PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Esercizio della medicina legale).

      1. L'esercizio della medicina legale è riservato a coloro che hanno conseguito una specifica formazione professionale, acquisita dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e il conseguimento, dopo un corso della durata di almeno quattro anni, del diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.
      2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono altresì svolgere attività medico-legale coloro che in qualità di medici, dipendenti o liberi professionisti, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, hanno già praticato in via continuativa, per un periodo di tempo pari a quello della durata della specializzazione universitaria di cui al citato comma 1, e nei quattro anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della medicina legale nella forma di:

          a) consulenti tecnici d'ufficio presso il tribunale;

          b) periti del giudice o medici fiduciari di una compagnia di assicurazione;

          c) componenti di una commissione di invalidità civile;

          d) medici dipendenti operanti in enti pubblici in attività di medicina legale.

      3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'attività medico-legale può essere svolta dai soggetti indicati dal comma 2,

 

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lettere a), b), c) e d), i quali, pur avendo praticato più di una delle singole attività per periodi inferiori, hanno raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, complessivamente un periodo di almeno cinque anni.
      4. I professionisti di cui ai commi 2 e 3 sono inquadrati nella figura ad esaurimento del medico competente all'esercizio della medicina legale, previo riconoscimento operato dalle commissioni istituite ai sensi dell'articolo 5.
      5. L'esercizio della medicina legale è altresì consentito ai cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea medici, dipendenti o liberi professionisti, che dimostrano di avere praticato, nei modi e nei tempi analoghi a quelli disposti per i medici cittadini italiani, l'esercizio della medicina legale nei propri Paesi di appartenenza, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di riconoscimento dei diplomi.
      6. I cittadini comunitari residenti in Paesi nei cui ordinamenti universitari non è presente la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, ma che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, possono essere inquadrati nella figura ad esaurimento del medico competente all'esercizio della medicina legale prevista dal comma 4, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento da parte delle commissioni istituite ai sensi dell'articolo 5.

Art. 2.
(Prestazioni delle aziende sanitarie locali).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è inserito il seguente:

      «Le prestazioni di medicina legale sono assicurate da medici che, dopo la laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ovvero da medici dichiarati

 

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competenti all'esercizio della medicina legale ai sensi della legislazione vigente in materia».

Art. 3.
(Albo dei consulenti tecnici nel processo civile).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

          «Possono essere iscritti nell'albo per la categoria medico-chirurgica esclusivamente i medici che, dopo la laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ovvero i medici dichiarati competenti all'esercizio della medicina legale ai sensi della legislazione vigente in materia».

      2. All'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Ai fini del primo comma, sono considerati medici legali esclusivamente i medici che, dopo la laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ovvero i medici dichiarati competenti all'esercizio della medicina legale ai sensi della legislazione vigente in materia».

Art. 4.
(Albo dei periti nel processo penale).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

 

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penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

      «2-bis. Ai fini del comma 2 sono considerati medici legali esclusivamente i medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ovvero i medici dichiarati competenti all'esercizio della medicina legale ai sensi della legislazione vigente in materia».

Art. 5.
(Medici competenti all'esercizio della medicina legale).

      1. Al fine di valutare la validità dei titoli dei medici cittadini italiani inquadrati nella figura ad esaurimento del medico competente all'esercizio della medicina legale e dei Paesi membri dell'Unione europea aspiranti al titolo di medico competente all'esercizio della medicina legale, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 1, sono istituite presso ogni corte d'appello commissioni permanenti, nominate dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca.
      2. Le commissioni di cui al comma 1 sono composte da un presidente di corte d'appello, da un professore ordinario di medicina legale e delle assicurazioni, da un presidente dell'Ordine dei medici, scelto fra i presidenti degli ordini siti in distretto, e da un avvocato cassazionista, e hanno il compito di valutare, ai fini del riconoscimento, i titoli acquisiti dagli aspiranti medici competenti all'esercizio della medicina legale e di rilasciare il relativo riconoscimento.